Il trattamento economico ufficiale dei parlamentari italiani
Stipendi dei parlamentari italiani: i più alti d'Europa |
- Indennità parlamentare , quella che nel linguaggio comune è definita "stipendio",
- Diaria
- Rimborsi per spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori",
- Spese di trasporto e di viaggio
- Spese telefoniche
- Assistenza sanitaria
- Assegno di fine mandato
- Assegno vitalizio
1 ) Indennità parlamentare
L'indennità, prevista dalla Costituzione all'art. 69, è determinata in base alla legge n. 1261 del 31 ottobre 1965. È fissata in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate ed è corrisposta per 12 mensilità.In considerazione dell'esigenza di contenimento delle spese della Camera, l'Ufficio di Presidenza è intervenuto in più occasioni con misure volte a ridurre il trattamento economico dei deputati.
In particolare, nel 2006, l'importo dell'indennità è stato ridotto del 10%.
Inoltre dal 2007 è stata disposta, per 5 anni, la sospensione dell'adeguamento retributivo previsto per il trattamento economico dei magistrati. Tale misura è stata successivamente prorogata fino a tutto il 2013.
L'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 28 settembre 2011, ha altresì deliberato una ulteriore riduzione dell'indennità nella misura del 10% per la parte eccedente i 90.000 euro, e del 20% per la parte eccedente i 150.000 euro lordi annui. Tale riduzione è raddoppiata per i parlamentari che svolgano un'attività lavorativa per la quale percepiscano un reddito uguale o superiore al 15% dell'indennità parlamentare.
Pertanto, a decorrere dal 1° ottobre 2011, l'indennità parlamentare mensile è pari a 5.246,97 euro, al netto della ritenuta fiscale (€ 3.719,00), della quota contributiva per l'assegno vitalizio (€ 1.006,51) e delle ritenute previdenziali (€ 784,14) e assistenziali (€ 526,66). L'importo dell'indennità scende a 5.007,36 euro netti per i deputati che svolgono un'altra attività lavorativa.
Qualora il deputato versi anche la quota aggiuntiva per la reversibilità dell'assegno vitalizio, l'importo mensile netto ammonta a 4.995,34 euro ovvero, per i parlamentari che svolgono un'altra attività lavorativa, a 4.755,73 euro.
L'importo netto è ulteriormente ridotto dalle imposte addizionali regionali e comunali, la cui misura varia in relazione al domicilio fiscale del deputato. Nei nove mesi in cui sono trattenute tali imposte, l'importo dell'indennità si riduce mediamente di 250 euro.
2) Diaria
Viene riconosciuta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, sulla base della stessa legge n.1261 del 1965.L'attuale misura mensile della diaria, a seguito della riduzione disposta dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 27 luglio 2010, è pari a 3.503,11 euro.
Tale somma viene decurtata di 206,58 euro per ogni giorno di assenza del deputato da quelle sedute dell'Assemblea in cui si svolgono votazioni, che avvengono con il procedimento elettronico.
È considerato presente il deputato che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata.
L'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 25 ottobre 2011, ha inoltre deliberato l'applicazione, a decorrere dal 15 novembre 2011, di una ulteriore decurtazione fino a 500 euro mensili in relazione alla percentuale di assenze dalle sedute delle Giunte, delle Commissioni permanenti e del Comitato per la legislazione.
3) Rimborso per spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori
A titolo di rimborso forfetario per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori, al deputato è attribuita una somma mensile erogata tramite il gruppo parlamentare di appartenenza.L'attuale misura mensile del rimborso, a seguito della riduzione disposta dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 27 luglio 2010, è pari a 3.690 euro.
Ai deputati non è riconosciuto alcun rimborso per le spese postali a decorrere dal 1990.
4) Spese di trasporto e spese di viaggio
I deputati usufruiscono di tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale.Per i trasferimenti dal luogo di residenza all'aeroporto più vicino e tra l'aeroporto di Roma-Fiumicino e Montecitorio, è previsto un rimborso spese trimestrale pari a 3.323,70 euro, per il deputato che deve percorrere fino a 100 km per raggiungere l'aeroporto più vicino al luogo di residenza, ed a 3.995,10 euro se la distanza da percorrere è superiore a 100 km.
5) Spese telefoniche
I deputati dispongono di una somma annua di 3.098,74 euro per le spese telefoniche. La Camera non fornisce ai deputati telefoni cellulari.6) Assistenza sanitaria
Il deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota del 4,5 per cento della propria indennità lorda, pari a 526,66 euro, destinata al sistema di assistenza sanitaria integrativa che eroga rimborsi secondo quanto previsto da un tariffario.7) Assegno di fine mandato
Il deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota del 6,7 per cento della propria indennità lorda, pari a 784,14 euro. Al termine del mandato parlamentare, il deputato riceve l'assegno di fine mandato, che è pari all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità, per ogni anno di mandato effettivo (o frazione non inferiore ai sei mesi).8) Assegno vitalizio
Il deputato versa mensilmente una quota - l'8,6 per cento, pari a 1.006,51 euro - della propria indennità lorda, che viene accantonata per il pagamento degli assegni vitalizi, come previsto da un apposito Regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza il 30 luglio 1997 e successive modificazioni.In base alle norme contenute in tale Regolamento, il deputato, dopo 5 anni di mandato effettivo, riceve il vitalizio a partire dal 65° anno di età. Il limite di età diminuisce fino al 60° anno di età in relazione agli anni di mandato parlamentare svolti.
L'importo dell'assegno varia da un minimo del 20 per cento a un massimo dell'60 per cento dell'indennità parlamentare, a seconda degli anni di mandato parlamentare.
Il Regolamento prevede infine la sospensione del pagamento del vitalizio qualora il deputato sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale. La sospensione del pagamento dell'assegno vitalizio è inoltre prevista nel caso in cui il titolare del vitalizio assuma cariche pubbliche che prevedano una indennita' il cui importo sia pari o superiore al 40 per cento dell'indennita' parlamentare; alla sospensione non si procede qualora l'interessato opti per l'assegno vitalizio in luogo dell'indennita'.
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